Servire alcolici: non solo una questione commerciale
Per un ristorante, la vendita di vino, birra e cocktail è una voce di ricavo importante, spesso con margini più alti rispetto al cibo. Ma la somministrazione di bevande alcoliche è soggetta a regole precise, la cui violazione può avere conseguenze penali per il titolare del locale.
Le norme principali sono contenute nell'art. 689 del Codice Penale (somministrazione a minori e a persone in stato di manifesta ubriachezza), nell'art. 691 c.p. (somministrazione a persona già ubriaca) e nella Legge 125/2001 (legge quadro in materia di alcol).
Divieto di vendita e somministrazione a minori
L'art. 689 del Codice Penale vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche a minori di 18 anni. La violazione è un reato penale punito con:
- Arresto fino a un anno
- Ammenda da 250 a 1.000 euro (per la prima violazione)
- Sospensione della licenza per un periodo fino a 3 mesi (in caso di recidiva)
Il ristoratore (o il cameriere/barista che effettua la somministrazione) ha l'obbligo di verificare l'età del cliente in caso di dubbio. La richiesta del documento di identità non è facoltativa: è un dovere giuridico. «Non sembrava minorenne» non è una scusante valida in sede giudiziaria.
Somministrazione a persone in stato di ubriachezza
L'art. 691 c.p. vieta di somministrare bevande alcoliche a chi si trovi in stato di manifesta ubriachezza. La sanzione è un'ammenda da 250 a 1.000 euro.
Lo «stato di manifesta ubriachezza» è una condizione oggettiva riconoscibile: difficoltà a stare in piedi, eloquio sconnesso, comportamento molesto. Il ristoratore non è tenuto a fare un etilometro ai clienti, ma deve usare il buon senso e rifiutare ulteriori somministrazioni quando i segnali sono evidenti.
Questo obbligo ha anche una valenza civilistica: se un cliente visibilmente ubriaco lascia il locale e causa un incidente stradale, il ristoratore potrebbe essere chiamato a rispondere in sede civile per il risarcimento dei danni (responsabilità concorsuale), soprattutto se è dimostrabile che ha continuato a servirgli alcolici nonostante lo stato evidente.
Orari di somministrazione
Gli orari in cui è consentito somministrare alcolici sono stabiliti da ordinanze comunali, che variano da città a città. In molti comuni, la somministrazione di alcolici è vietata dopo una certa ora (tipicamente le 2:00 o le 3:00 di notte) e prima delle 7:00 del mattino.
Alcuni comuni prevedono restrizioni aggiuntive:
- Divieto di vendita di alcolici per asporto dopo le 22:00 o le 24:00
- Obbligo di servire l'ultimo drink almeno 30 minuti prima della chiusura
- Zone «a tutela rafforzata» (vicino a scuole, ospedali, luoghi di culto) con limiti più stringenti
La violazione delle ordinanze comunali comporta sanzioni amministrative (da 500 a 5.000 euro) e, in caso di recidiva, la sospensione della licenza.
Le promozioni sugli alcolici (happy hour, «paga uno bevi due», open bar) non sono vietate dalla legge nazionale, ma sono soggette a restrizioni crescenti da parte di ordinanze comunali e regionali. Alcuni comuni vietano espressamente le promozioni che incentivano il consumo eccessivo di alcol.
In ogni caso, anche durante un happy hour, restano fermi gli obblighi di non servire minori e persone visibilmente ubriache. Un «open bar» che porta a intossicazione di un cliente minorenne è un aggravante, non un'attenuante.
Il personale di sala e del bar deve essere formato sulla normativa relativa alla somministrazione di alcolici. In alcune regioni (ad esempio, la Toscana) è obbligatorio un corso specifico sulla «somministrazione responsabile» come requisito per il rilascio della licenza SAB.
Indipendentemente dagli obblighi formali, è buona prassi:
- Formare camerieri e baristi sulla verifica dell'età e sul riconoscimento dello stato di ubriachezza
- Stabilire una procedura interna chiara: chi ha l'autorità di rifiutare la somministrazione? Come si gestisce un cliente che insiste?
- Esporre nel locale la cartellonistica obbligatoria sul divieto di vendita ai minori
Cartellonistica obbligatoria
In ogni locale dove si somministrano alcolici devono essere esposti:
- Il cartello di divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni (con il riferimento all'art. 689 c.p.)
- La tabella degli effetti dell'alcol sull'organismo e delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza (obbligo introdotto dal D.L. 117/2007)
- Le informazioni sul tasso alcolemico e sui limiti per la guida
I cartelli devono essere posizionati in modo visibile all'ingresso del locale o al bancone del bar. La mancata esposizione è sanzionata con un'ammenda da 300 a 1.200 euro.
Come tutelare il locale
- Verificate sempre l'età dei clienti giovani: chiedere il documento è un diritto e un dovere
- Formate il personale a riconoscere i segnali di ubriachezza e a rifiutare la somministrazione con fermezza e cortesia
- Esponete tutta la cartellonistica obbligatoria in posizioni visibili
- Verificate le ordinanze del vostro Comune sugli orari e sulle promozioni alcoliche
- Considerate l'installazione di un etilometro a gettone: è un servizio utile per i clienti e dimostra attenzione alla sicurezza
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