Introduzione: il divieto di fumo nella ristorazione italiana
L'Italia e' stata tra i primi Paesi europei a introdurre un divieto generalizzato di fumo nei locali pubblici chiusi. La cosiddetta Legge Sirchia (dal nome dell'allora Ministro della Salute Girolamo Sirchia), ovvero l'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha rivoluzionato il settore della ristorazione, vietando il fumo in tutti gli ambienti chiusi accessibili al pubblico. Per il ristoratore, conoscere questa normativa e' essenziale non solo per evitare sanzioni, ma anche per garantire un ambiente salubre a clienti e dipendenti.
La Legge 3/2003, art. 51: il divieto generale
L'art. 51 della L. 3/2003, entrato in vigore il 10 gennaio 2005, stabilisce il divieto di fumo in tutti i locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti al pubblico e di quelli riservati ai fumatori. Il divieto si applica a:
- Sale ristorante e trattoria
- Pizzerie e birrerie
- Bar e caffetterie
- Pub e locali notturni
- Mense aziendali
- Sale per banchetti e ricevimenti
- Qualsiasi altro locale chiuso dove si somministrano alimenti e bevande
Cosa si intende per "locale chiuso"
La normativa definisce "locale chiuso" qualsiasi ambiente coperto da un tetto e delimitato da pareti su tutti i lati, anche se dotato di aperture (finestre, porte). Il DPCM 23 dicembre 2003, che detta le norme tecniche attuative, chiarisce che il divieto si applica anche a:
- Locali con pareti parzialmente aperte (ad esempio, con tende o vetrate apribili) se la superficie di apertura e' inferiore al 50% della superficie laterale
- Verande chiuse e giardini d'inverno
- Gazebo completamente chiusi da teli o pareti laterali
Le sale fumatori: requisiti e obblighi
La legge prevede un'eccezione al divieto generale: i locali possono destinare appositi spazi ai fumatori, a condizione che rispettino rigorosi requisiti tecnici definiti dal DPCM 23 dicembre 2003:
Requisiti strutturali
- La sala fumatori deve essere un ambiente separato e chiuso, con pareti a tutta altezza e porte a chiusura automatica
- Deve essere dotata di un impianto di ventilazione meccanica supplementare che garantisca una portata d'aria di ricambio non inferiore a 30 litri al secondo per persona
- L'aria della sala fumatori deve essere espulsa all'esterno e non ricircolata negli altri ambienti del locale
- La sala deve essere in depressione rispetto ai locali adiacenti di almeno 5 Pascal, per impedire la fuoriuscita di fumo quando si aprono le porte
- All'ingresso della sala deve essere presente un cartello indicante la capienza massima
Obblighi di manutenzione
- L'impianto di ventilazione deve essere sottoposto a manutenzione periodica documentata almeno una volta l'anno
- Il funzionamento della ventilazione deve essere verificato con strumenti di misura e i risultati devono essere annotati in un registro
- In caso di guasto dell'impianto, la sala fumatori non puo' essere utilizzata fino al ripristino del funzionamento
Nella pratica, i costi elevati di installazione e manutenzione dell'impianto di ventilazione (stimabili tra 10.000 e 30.000 euro) hanno indotto la quasi totalita' dei ristoranti italiani a rinunciare alla sala fumatori.
Sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato
La normativa sulle sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato (come IQOS) si e' evoluta nel tempo:
Sigarette elettroniche (e-cig)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 (attuazione della direttiva 2014/40/UE) e la L. 8 novembre 2012, n. 189 (conversione del D.L. 158/2012) hanno introdotto il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei seguenti contesti:
- Negli istituti scolastici e nelle universita'
- Nelle strutture sanitarie
- Nei locali frequentati da minori
Per i ristoranti e i bar, non esiste a livello nazionale un divieto esplicito di utilizzo delle sigarette elettroniche paragonabile a quello per le sigarette tradizionali. Tuttavia, il ristoratore puo' autonomamente vietare l'uso delle e-cig nel proprio locale, apponendo apposita cartellonistica. Molti Comuni e Regioni hanno inoltre introdotto divieti locali piu' restrittivi.
Prodotti a tabacco riscaldato
I prodotti a tabacco riscaldato sono equiparati dalla normativa ai prodotti del tabacco tradizionale ai fini del divieto di fumo nei locali chiusi. Il ristoratore non puo' consentirne l'uso all'interno del locale.
Fumo nei dehors e negli spazi esterni
Il divieto di fumo della Legge Sirchia si applica esclusivamente ai locali chiusi. Pertanto, negli spazi all'aperto come dehors, terrazze scoperte e giardini e' generalmente consentito fumare, a condizione che:
- Lo spazio sia effettivamente aperto (non chiuso da teli, vetrate o pareti)
- Non vi siano regolamenti comunali piu' restrittivi (come quelli adottati da alcuni Comuni per le aree pedonali del centro storico)
Attenzione: un dehors chiuso da teli o vetrate laterali su tutti i lati e coperto da un tetto e' considerato locale chiuso ai fini della normativa antifumo. In caso di dubbio, si suggerisce di consultare l'ASL competente.
Obblighi del ristoratore
Il ristoratore ha specifici obblighi in materia di prevenzione del fumo:
Cartellonistica obbligatoria
In tutti i locali chiusi devono essere esposti cartelli di divieto di fumo conformi alle specifiche del DPCM 23 dicembre 2003. Il cartello deve riportare:
- Il simbolo di divieto di fumo
- Il richiamo alla normativa (L. 3/2003, art. 51)
- Le sanzioni applicabili al trasgressore
- Il soggetto preposto alla vigilanza e alla contestazione delle infrazioni (titolare o responsabile del locale)
Obbligo di vigilanza
Il titolare del ristorante o un suo delegato e' tenuto a:
- Vigilare sul rispetto del divieto di fumo
- Richiamare verbalmente i trasgressori
- In caso di inottemperanza, segnalare la violazione alle autorita' competenti (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato)
Sanzioni
La normativa prevede sanzioni sia per il fumatore trasgressore sia per il ristoratore inadempiente:
Per il fumatore
- Sanzione amministrativa da 27,50 a 275,00 euro
- La sanzione e' raddoppiata se la violazione e' commessa in presenza di donne in gravidanza o bambini di eta' inferiore a 12 anni
Per il ristoratore
- Se il ristoratore non espone i cartelli di divieto: sanzione da 220 a 2.200 euro
- Se il ristoratore non adotta le misure per far rispettare il divieto (mancata vigilanza): sanzione da 220 a 2.200 euro
- Se la sala fumatori non rispetta i requisiti tecnici: sanzione da 220 a 2.200 euro e obbligo di chiusura della sala fino al ripristino della conformita'
Consigli pratici per il ristoratore
- Esporre i cartelli di divieto di fumo in posizioni ben visibili all'ingresso e all'interno del locale
- Indicare chiaramente il nominativo del responsabile della vigilanza sul cartello
- Se si dispone di un dehors, verificare che non sia configurabile come locale chiuso (attenzione alle chiusure laterali e alla copertura)
- Valutare l'opportunita' di vietare anche le sigarette elettroniche nel locale, per uniformita' e per il comfort di tutti i clienti
- In caso di clienti che fumano all'interno, richiamarli cortesemente e, se necessario, chiamare le autorita': non intervenire puo' comportare una sanzione per il ristoratore
- Predisporre posacenere all'esterno del locale per evitare che i mozziconi vengano gettati a terra (violazione dell'art. 40 del D.Lgs. 152/2006 con sanzioni da 60 a 300 euro per il trasgressore)
Responsabilita' del Ristoratore e Ruolo del Titolare
Un aspetto cruciale della normativa antifumo riguarda la responsabilita' diretta del titolare o del gestore del locale. L'art. 51, comma 7, della L. 3/2003 stabilisce che i titolari e i gestori dei locali sono tenuti a far rispettare il divieto di fumo. Il ristoratore non puo' limitarsi ad affiggere i cartelli: deve attivarsi concretamente per far cessare le violazioni. In caso di inadempienza, il titolare e' soggetto a una sanzione da 220 a 2.200 euro, indipendentemente dalla sanzione comminata al fumatore.
La giurisprudenza ha chiarito che il ristoratore deve:
- Invitare verbalmente il cliente a smettere di fumare
- In caso di rifiuto, contattare le autorita' competenti (Polizia Municipale, Carabinieri)
- Non e' tenuto a usare la forza fisica o a espellere il cliente, ma deve dimostrare di aver agito con diligenza
Sigarette Elettroniche e Prodotti a Tabacco Riscaldato
La diffusione delle sigarette elettroniche e dei prodotti a tabacco riscaldato (come IQOS) ha introdotto nuove questioni normative. Il D.Lgs. 6/2016, che recepisce la Direttiva 2014/40/UE, ha esteso il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche con nicotina ai locali chiusi dei pubblici esercizi. Per i prodotti a tabacco riscaldato, il divieto di fumo nei locali chiusi si applica in quanto contengono tabacco e rientrano nella definizione di prodotti da fumo.
Il ristoratore deve quindi vietare l'uso di questi dispositivi all'interno del locale con la stessa fermezza applicata alle sigarette tradizionali. I cartelli di divieto dovrebbero essere aggiornati per includere esplicitamente sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato, evitando ambiguita' con i clienti.
Fumo nei Dehors e negli Spazi Esterni
La questione del fumo nei dehors e negli spazi esterni del ristorante e' particolarmente controversa. La L. 3/2003 vieta il fumo nei locali chiusi. Pertanto, nei dehors aperti (senza copertura fissa e senza chiusure laterali complete) il fumo e' generalmente consentito. Tuttavia, se il dehors e' dotato di chiusure laterali e copertura che lo rendono di fatto un ambiente chiuso, il divieto si applica integralmente.
Alcuni Comuni hanno introdotto ordinanze che estendono il divieto di fumo anche agli spazi esterni dei pubblici esercizi, in particolare nelle aree con presenza di minori. Il ristoratore deve verificare l'esistenza di ordinanze locali specifiche. In ogni caso, il titolare ha facolta' di vietare il fumo anche nelle aree esterne del proprio locale, come scelta commerciale e di attenzione verso la clientela.
Controlli e Organi Competenti
I controlli sul rispetto del divieto di fumo possono essere effettuati da diversi organi:
- Polizia Municipale
- Carabinieri e Polizia di Stato
- Guardia di Finanza
- Ispettori ASL/ATS
Chiunque puo' segnalare una violazione del divieto di fumo. Il verbale di accertamento viene notificato sia al fumatore (per la sanzione personale) sia al titolare del locale (per la sanzione da mancata vigilanza). Il ristoratore ha diritto di presentare scritti difensivi entro 30 giorni dalla notifica del verbale.