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Normativa sulla Vendita di Alimenti da Asporto per Ristoranti

di Redazione RistoratorePro Pubblicato il

Somministrazione e Vendita da Asporto: le Differenze Normative Fondamentali

La distinzione tra somministrazione di alimenti e bevande e vendita da asporto e' fondamentale dal punto di vista normativo e ha implicazioni significative sui requisiti autorizzativi, sugli obblighi di etichettatura e sul trattamento fiscale. La somministrazione, disciplinata dal D.Lgs. 59/2010 (artt. 64-71), consiste nella vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato sul posto, in locali appositamente attrezzati e attrezzati a tale scopo, con servizio assistito o self-service. La vendita da asporto (take-away), invece, prevede la cessione di alimenti preparati o semilavorati per il consumo in luogo diverso dal locale di preparazione e vendita.

Un ristorante con regolare SCIA per la somministrazione puo' generalmente effettuare anche la vendita da asporto senza necessita' di autorizzazioni aggiuntive specifiche, purche' l'attivita' di asporto rimanga accessoria e non prevalente rispetto a quella principale di somministrazione. Se invece l'asporto diventa l'attivita' principale o esclusiva (come nel caso delle dark kitchen o dei laboratori di gastronomia d'asporto), e' necessario verificare la congruita' dei titoli abilitativi posseduti e, in molti casi, presentare una SCIA specifica o integrativa presso il SUAP del Comune competente.

La differenza ha anche rilevanza ai fini della classificazione dell'attivita': la somministrazione e' un'attivita' commerciale che richiede i requisiti SAB (ex REC), mentre la sola vendita di prodotti alimentari preparati artigianalmente puo' rientrare nella categoria dell'attivita' artigianale, con un diverso inquadramento previdenziale (INPS gestione artigiani anziche' gestione commercianti).

Autorizzazioni Necessarie per il Take-Away

Ristorante con Servizio di Asporto Accessorio

Se l'attivita' di asporto e' svolta da un ristorante gia' regolarmente autorizzato alla somministrazione, gli adempimenti aggiuntivi sono relativamente contenuti:

  • Verifica della SCIA: accertarsi che la segnalazione certificata di inizio attivita' gia' presentata comprenda o non escluda espressamente la possibilita' di vendita per asporto. In caso di dubbio, e' consigliabile presentare una comunicazione integrativa al SUAP
  • Aggiornamento della notifica sanitaria: se l'attivita' di asporto comporta modifiche significative nelle procedure di preparazione, confezionamento o conservazione degli alimenti, e' opportuno aggiornare la notifica ai sensi del Reg. CE 852/2004, informando la ASL delle nuove procedure operative
  • Aggiornamento del manuale HACCP: il piano di autocontrollo deve essere integrato con le procedure specifiche per il confezionamento, il mantenimento della temperatura durante l'attesa del ritiro, e le modalita' di consegna degli alimenti destinati all'asporto
  • Formazione del personale: il personale addetto al confezionamento e alla consegna deve essere formato sulle specifiche procedure igienico-sanitarie relative al take-away

Attivita' Esclusiva di Asporto: le Dark Kitchen

Le dark kitchen (o ghost kitchen, cloud kitchen) sono laboratori di produzione alimentare che operano esclusivamente per la vendita da asporto e il delivery tramite piattaforme digitali, senza alcuna sala di somministrazione aperta al pubblico e spesso senza neppure un'insegna visibile dall'esterno. Questo modello di business, in forte crescita dopo la pandemia, presenta caratteristiche normative proprie:

  • SCIA per attivita' artigianale alimentare o per la vendita di prodotti alimentari, a seconda della configurazione giuridica scelta e della prevalenza dell'attivita' di produzione o di vendita
  • Notifica sanitaria obbligatoria ai sensi del Reg. CE 852/2004, con indicazione precisa delle tipologie di prodotti preparati
  • Requisiti igienico-sanitari completi dei locali conformi all'Allegato II del Reg. CE 852/2004: pavimenti e pareti lavabili, ventilazione adeguata, servizi igienici separati, locali spogliatoio, separazione delle zone di lavorazione
  • Destinazione d'uso urbanistica del locale compatibile con l'attivita' (laboratorio artigianale o commerciale, non residenziale)
  • Requisiti professionali SAB: se si effettua vendita diretta di piatti pronti al consumo (anche solo da asporto), il titolare o un delegato deve possedere l'abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande
  • Piano HACCP specifico per l'attivita' di produzione e confezionamento per il delivery

Imballaggi Alimentari: la Normativa MOCA

I materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, noti con l'acronimo MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti), sono disciplinati dal Regolamento CE 1935/2004 a livello europeo e, a livello nazionale, dal D.M. 21 marzo 1973 e dai suoi numerosi successivi aggiornamenti. Questa normativa riguarda tutti i contenitori, le vaschette, i sacchetti, gli involucri, le pellicole e qualsiasi altro materiale utilizzato per il confezionamento del cibo da asporto e per il delivery.

Obblighi Specifici per il Ristoratore

Il ristoratore che vende cibo da asporto ha responsabilita' precise nella scelta e nell'utilizzo degli imballaggi:

  • Utilizzare esclusivamente imballaggi conformi alla normativa MOCA, certificati per il contatto alimentare e riconoscibili dal simbolo del bicchiere e della forchetta stampato sul packaging
  • Verificare che i contenitori siano idonei al tipo specifico di alimento (caldo, freddo, grasso, acido, alcolico) e alla temperatura di utilizzo prevista. Un contenitore certificato per alimenti freddi non e' automaticamente idoneo per alimenti caldi
  • Conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la dichiarazione di conformita' rilasciata dal fornitore degli imballaggi, che attesta la rispondenza ai requisiti normativi per lo specifico uso alimentare
  • Garantire la tracciabilita' completa dei materiali di confezionamento utilizzati, mantenendo registrazione dei fornitori, dei lotti e delle quantita' acquistate
  • Verificare che gli imballaggi non cedano componenti agli alimenti in quantita' tali da costituire un rischio per la salute umana, modificare in modo inaccettabile la composizione dei prodotti alimentari o deteriorarne le caratteristiche organolettiche

Divieto della Plastica Monouso (Direttiva SUP)

La Direttiva UE 2019/904 (SUP - Single Use Plastics), recepita in Italia con il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 196, ha introdotto il divieto di immissione sul mercato e quindi di utilizzo di diversi prodotti in plastica monouso di uso comune nella ristorazione:

  • Posate monouso (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette) in plastica convenzionale
  • Piatti monouso in plastica
  • Cannucce in plastica (salvo quelle per uso medico)
  • Agitatori per bevande (mescolatori) in plastica
  • Contenitori per alimenti in polistirene espanso (EPS) destinati al consumo immediato
  • Tazze e bicchieri per bevande in polistirene espanso

I ristoratori devono utilizzare alternative in materiali compostabili certificati (conformi alla norma UNI EN 13432), biodegradabili o riutilizzabili. La violazione del divieto di immissione sul mercato comporta sanzioni amministrative da 2.500 a 25.000 euro, applicate dall'autorita' competente individuata dal D.Lgs. 196/2021.

Etichettatura degli Alimenti Venduti per Asporto

La normativa sull'etichettatura degli alimenti venduti da asporto varia significativamente in base alla modalita' di preparazione e confezionamento del prodotto:

Alimenti Preconfezionati per la Vendita Diretta

Se il ristorante vende alimenti in confezioni sigillate preparate in anticipo rispetto al momento della vendita (ad esempio: insalate in vaschetta, piatti pronti confezionati, dolci in porzione), questi possono rientrare nella categoria degli alimenti "preincartati" o "preconfezionati per la vendita diretta" e sono soggetti agli obblighi di informazione previsti dal Reg. UE 1169/2011, recepito con il D.Lgs. 231/2017. L'etichetta, o un cartello posto in prossimita' del prodotto, deve riportare almeno:

  • Denominazione dell'alimento
  • Elenco completo degli ingredienti, con evidenziazione grafica degli allergeni (grassetto, sottolineatura, colore diverso)
  • Quantita' netta del prodotto
  • Data di scadenza o termine minimo di conservazione
  • Condizioni particolari di conservazione e/o d'impiego
  • Nome, ragione sociale e indirizzo dell'operatore alimentare responsabile
  • Dichiarazione nutrizionale (per i prodotti preconfezionati in senso stretto)

Alimenti Preparati su Ordinazione del Cliente

I piatti preparati al momento su specifica richiesta del cliente e venduti per l'asporto immediato sono considerati alimenti non preconfezionati e sono soggetti a obblighi di etichettatura ridotti. E' comunque obbligatorio informare il cliente sulla presenza di allergeni (art. 44 del Reg. UE 1169/2011), attraverso una delle modalita' previste: indicazione scritta sul menu, tabella allergeni, cartello visibile o comunicazione orale da personale formato (con cartello che inviti a chiedere).

Food Delivery e Piattaforme Digitali: Aspetti Normativi

La vendita di cibo attraverso le principali piattaforme di delivery (Deliveroo, Glovo, Just Eat, Uber Eats e altre) ha introdotto nuove e complesse problematiche normative che il ristoratore deve conoscere e gestire:

Rapporto Contrattuale con le Piattaforme

Il ristoratore che si affida a una piattaforma di delivery stipula un contratto commerciale (generalmente di agenzia o di mandato) che regola:

  • Le commissioni sulla vendita, che variano generalmente dal 15% al 35% del valore dell'ordine a seconda della piattaforma e dei servizi inclusi (con o senza consegna)
  • Le responsabilita' rispettive nella catena di preparazione, confezionamento e consegna
  • La gestione dei reclami dei clienti e la politica dei rimborsi
  • La visibilita' e il posizionamento dell'esercizio sulla piattaforma
  • L'uso del marchio del ristorante e la proprieta' dei dati dei clienti

Responsabilita' sulla Sicurezza Alimentare nel Delivery

La responsabilita' sulla sicurezza alimentare nel delivery e' un tema giuridicamente delicato e in evoluzione. Come regola generale, il ristoratore e' responsabile della:

  • Preparazione sicura dell'alimento secondo le procedure HACCP validate
  • Corretta confezione per il trasporto, utilizzando contenitori idonei a mantenere la temperatura di conservazione prevista durante il tempo stimato di consegna
  • Informazione completa sugli allergeni, che deve essere resa disponibile al consumatore anche attraverso la piattaforma digitale, nella scheda del prodotto o nelle note dell'ordine
  • Sigillatura antimanomissione della confezione, per garantire al cliente che il prodotto non sia stato alterato durante il trasporto

La fase di trasporto, se effettuata dal rider della piattaforma, ricade generalmente nella responsabilita' della piattaforma stessa, che deve garantire il rispetto della catena del freddo e delle condizioni igieniche durante la consegna. Tuttavia, e' fortemente opportuno che il ristoratore verifichi attentamente nel contratto la ripartizione delle responsabilita' e si cauteli con adeguate coperture assicurative RC prodotto.

Conservazione e Temperatura degli Alimenti da Asporto

Il Reg. CE 852/2004 (Allegato II, Capitolo IX) e le linee guida della Commissione Europea stabiliscono i requisiti fondamentali per la conservazione degli alimenti. Per il cibo preparato per l'asporto e il delivery, il ristoratore deve garantire:

  • Catena del caldo: i cibi caldi devono essere mantenuti a temperatura superiore a 63°C fino al momento della consegna al cliente o al rider. L'utilizzo di contenitori isotermici e scaldavivande e' essenziale
  • Catena del freddo: i cibi freddi (insalate, dessert, sushi) devono essere conservati a temperatura inferiore a 4°C e consegnati in contenitori refrigerati o con elementi refrigeranti
  • Tempi di consegna e consumo: il cibo preparato per l'asporto dovrebbe essere consumato entro tempi ragionevoli dalla preparazione. Il ristoratore dovrebbe informare il cliente sulle modalita' e i tempi di conservazione, ad esempio con un'etichetta sul contenitore: "Consumare entro 2 ore" o "Conservare in frigorifero e consumare entro 24 ore"

Aspetti Fiscali della Vendita da Asporto

La vendita da asporto presenta alcune specificita' fiscali che il ristoratore deve conoscere per evitare errori nell'applicazione dell'IVA e nell'emissione dei documenti commerciali:

  • Aliquota IVA: la somministrazione di alimenti e bevande (consumo sul posto) e' soggetta all'aliquota IVA ordinaria del 10%. La vendita di alimenti da asporto, invece, segue l'aliquota propria del prodotto venduto: 4% per pane, pasta, riso e altri generi di prima necessita'; 10% per la maggior parte dei piatti pronti, prodotti di gastronomia, carni e pesci preparati; 22% per bevande diverse da acqua, latte e succhi (ad esempio bibite gassate, bevande alcoliche). La corretta applicazione dell'aliquota richiede un'attenta classificazione dei prodotti venduti
  • Documento commerciale (scontrino telematico): per ogni vendita da asporto deve essere emesso il documento commerciale tramite registratore telematico, esattamente come per la somministrazione al tavolo
  • Corrispettivi telematici: tutte le vendite, incluse quelle ricevute tramite piattaforme di delivery, devono essere registrate e trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dalla chiusura giornaliera. Le vendite tramite piattaforme non sono esenti da questo obbligo

Normativa Ambientale sul Packaging Alimentare

Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (che recepisce la Direttiva UE 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) ha introdotto obblighi stringenti sull'etichettatura ambientale degli imballaggi. Dal 1° gennaio 2023, tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano devono riportare obbligatoriamente:

  • La codifica identificativa del materiale di cui e' composto l'imballaggio, secondo la Decisione 129/97/CE (ad esempio: PAP 21 per cartone ondulato, PET 1 per polietilene tereftalato)
  • Le indicazioni per la corretta raccolta differenziata da parte del consumatore finale, con l'invito a verificare le disposizioni del proprio Comune

Il ristoratore deve verificare che i contenitori acquistati per l'asporto siano correttamente etichettati dal produttore e deve privilegiare, ove possibile, materiali riciclabili, compostabili o riutilizzabili per ridurre l'impatto ambientale, migliorare la propria immagine verso una clientela sempre piu' sensibile alle tematiche ecologiche e rispettare gli obiettivi di economia circolare previsti dalla normativa europea e nazionale.

Consigli Pratici per il Ristoratore

Per gestire al meglio l'attivita' di asporto e delivery nel pieno rispetto della normativa vigente:

  • Aggiornare tempestivamente il manuale HACCP con procedure specifiche e dettagliate per il confezionamento, il mantenimento della temperatura e le modalita' di consegna
  • Scegliere imballaggi certificati MOCA e preferibilmente compostabili o riciclabili, verificando la loro idoneita' al tipo specifico di alimento e alla temperatura di utilizzo
  • Conservare e archiviare ordinatamente tutte le dichiarazioni di conformita' MOCA rilasciate dai fornitori di packaging
  • Garantire l'informazione completa sugli allergeni anche per gli ordini ricevuti tramite piattaforme online, inserendo le indicazioni nella scheda prodotto
  • Verificare attentamente la ripartizione delle responsabilita' nel contratto con le piattaforme di delivery, negoziando se possibile clausole di manleva
  • Consultare il proprio commercialista per la corretta applicazione delle diverse aliquote IVA ai prodotti venduti per asporto
  • Investire in contenitori isotermici di qualita' per garantire che il cibo arrivi al cliente nelle migliori condizioni possibili

La vendita da asporto e il delivery rappresentano un canale di ricavo sempre piu' importante e strutturale per la ristorazione moderna. Operare in piena conformita' alla normativa non solo protegge il ristoratore da sanzioni potenzialmente significative, ma costruisce la fiducia dei clienti nella qualita', nella sicurezza e nella serieta' del servizio offerto, contribuendo alla reputazione e alla crescita dell'attivita'.

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Domande frequenti

Un ristorante puo' vendere cibo da asporto senza autorizzazioni aggiuntive?

Se il ristorante dispone gia' di una regolare SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, puo' generalmente effettuare la vendita da asporto come attivita' accessoria senza ulteriori autorizzazioni specifiche. E' pero' necessario aggiornare il manuale HACCP con le procedure per il confezionamento e verificare con il SUAP del Comune che la SCIA in essere comprenda anche l'asporto.

Quali contenitori si possono usare per il cibo da asporto?

I contenitori devono essere conformi alla normativa MOCA (Reg. CE 1935/2004) e recare il simbolo del bicchiere e della forchetta, oltre alla codifica del materiale per la raccolta differenziata. Dal recepimento della Direttiva SUP (D.Lgs. 196/2021), sono vietati piatti, posate, cannucce e contenitori in polistirene espanso monouso. Il ristoratore deve conservare le dichiarazioni di conformita' dei fornitori e privilegiare materiali compostabili o riciclabili.

Come funziona l'IVA sulla vendita da asporto rispetto alla somministrazione?

La somministrazione al tavolo sconta uniformemente l'IVA al 10%. La vendita da asporto segue invece l'aliquota propria del singolo prodotto: 4% per pane e pasta fresca, 10% per la maggior parte dei piatti pronti e prodotti di gastronomia, 22% per bevande come bibite gassate e alcolici. E' fondamentale consultare il proprio commercialista per la corretta classificazione e applicazione delle aliquote.

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